Copertura assicurativa

COMPAGNIA ASSICURATRICE:

GENERALI ITALIA SPA

Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 – MOGLIANO VENETO (TV)

Registro Imprese e Codice fiscale: 00409920584

P.Iva: 00885351007

Capitale sociale: Euro 1.618.628.450,00

Polizza RCA n. 400601350

Agenzia Generale ROMA CLODIO

Codice subagenzia: IR6 00

Attività svolta dal Contraente anche presso terzi.

 

La Società presta l’assicurazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato per l’esercizio dell’attività di seguito descritta:

Laboratorio di Analisi sito in Roma Via Bernardino Ramazzini 15 – Esercizio della propria attività istituzionale, sociale ed assistenziale svolta presso il Laboratorio Centrale della CROCE ROSSA ITALIANA.

 

Condizioni generali di assicurazione

1) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.);

2) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.);

Condizioni particolari

 

  1. Ai fini dell’assicurazione C.T. non sono considerati terzi:
  1. a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di coniuge, genitore, figlio o convivente;
  2. b) i dipendenti dell’Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione;
  3. c) le società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
  1. L’assicurazione C.T. non comprende i danni:
  2. a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
  3. b) derivanti dall’uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
  4. c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
  5. d) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt.1783,1784,1785 bis e 1786 C.C.;
  6. e) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell’ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
  7. f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni;
  8. g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
  9. h) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
  10. i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
  11. l) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
  12. m) dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge, nonché i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).
  13. L’assicurazione C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni:
  14. n) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
  15. o) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
  16. p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto, da muffe tossiche, da onde elettromagnetiche e/o da campi elettromagnetici;

La copertura assicurativa non comprende inoltre i danni:

  1. q) tramite qualsiasi metodo di parto, dall’attività ostetrica, dai trattamenti neonatali per danni conseguenti al parto;
  2. r) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e terapie di natura estetica;
  3. s) conseguenti alle attività di procreazione e/o fecondazione assistita, nonché a quelli conseguenti ad attività di sperimentazione clinica e/o farmacologica;
  4. t) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività a carattere chirurgico;
  5. v) derivanti da analisi genetiche e prenatali.
  6. Rischi atomici e danni all’ambiente

Sono esclusi dall’assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente ed i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati;

  1. L’assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni, nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

-all’HIV e/o qualunque malattia collegata all’HIV, incluso l’AIDS e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;

-al Virus C e al Virus Delta.